la seguente legge:
 
                               Art. 1.
              Oggetto, ambito d'applicazione, finalita'
 
   1.  La  regione  Umbria,  in  attuazione  degli articoli 8 e 9 del
proprio Statuto, con la presente legge disciplina le funzioni ad essa
attribuite dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato in materia di
biblioteche, archivi storici, centri di documentazione  e  mediateche
degli   enti  locali  e  di  interesse  locale  intesi  come  momento
essenziale di sviluppo culturale e civile.
   2.  La  Regione  favorisce  l'accesso  e  la  fruizione  dei  beni
bibliografici, archivistici e documentari e dei relativi  servizi  da
parte  di tutti i cittadini, cosi' da concorrere, rimuovendo ostacoli
e discriminazioni,  alla  piu'  ampia  attuazione  del  diritto  alla
documentazione  e  relativa  informazione secondo i fini indicati dal
comma 2 dell'art. 3 della Costituzione.
   3.  Strumento per la realizzazione degli obiettivi di cui ai commi
1 e 2 e' la realizzazione di  un  Sistema  bibliotecario-documentario
costituito  da tutte le biblioteche, gli archivi storici, i centri di
documentazione, le mediateche di enti locali e di interesse locale  e
dai relativi servizi.