la seguente legge: Art. 1. Oggetto, ambito d'applicazione, finalita' 1. La regione Umbria, in attuazione degli articoli 8 e 9 del proprio Statuto, con la presente legge disciplina le funzioni ad essa attribuite dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato in materia di biblioteche, archivi storici, centri di documentazione e mediateche degli enti locali e di interesse locale intesi come momento essenziale di sviluppo culturale e civile. 2. La Regione favorisce l'accesso e la fruizione dei beni bibliografici, archivistici e documentari e dei relativi servizi da parte di tutti i cittadini, cosi' da concorrere, rimuovendo ostacoli e discriminazioni, alla piu' ampia attuazione del diritto alla documentazione e relativa informazione secondo i fini indicati dal comma 2 dell'art. 3 della Costituzione. 3. Strumento per la realizzazione degli obiettivi di cui ai commi 1 e 2 e' la realizzazione di un Sistema bibliotecario-documentario costituito da tutte le biblioteche, gli archivi storici, i centri di documentazione, le mediateche di enti locali e di interesse locale e dai relativi servizi.